Statuto











Associazione Internazionale Il Cenacolo

STATUTO

Denominazione - Sede - Scopo

ART. 1
E� costituita l�Associazione denominata "Il Cenacolo".
L�Associazione pur se costituita formalmente in data 26 aprile 1995, svolge la propria attivit� sin dal 1990.

ART. 2
Essa ha sede in Terni, in via Mastrogiorgio 3 e potr� avere sedi secondarie su tutto il territorio dello Stato ed anche all�estero.
Le sedi affiliate dovranno pagare una quota associativa annuale stabilita dall�assemblea dei soci.
La sede centrale de Il Cenacolo svolge un�attivit� di tutela e controllo sull� operato e sui prodotti delle sedi affiliate.

ART. 3

L�Associazione ha lo scopo di promuovere ed attuare convegni, seminari, corsi di formazione, stages ed altre iniziative culturali, relazionali, promozionali con finalit� generali e particolari relative a:

  1. la promozione di una nuova metodica di formazione (iso-ontismo) e di training specialistici;
  2. istituzione di una Scuola di Formazione detta I.S.I. ( Societ� italiana di Iso-ontismo);
  3. l�organizzazione di congressi, seminari, convegni, dibattiti e mostre, aventi per oggetto l�argomento di cui al punto a) e b);
  4. dare alle donne, la possibilit� di accedere non solo alle pari opportunit� nell�ambito del lavoro, ma di essere protagoniste (come, dove e per quanto possono e sanno essere) nei diversi contesti. Tale risultato � raggiunto mediante un intervento originale di formazione, cio� l�autenticazione di quell�universo della realt� femminile che non riesce a trovare spazi e modi di azione ed espressione. Un processo che, utilizzando la metodologia Iso ontista non si pone nell�ottica di formare da fuori (accumulando nozioni e dati) ma parte dal dentro del problema, cio� dall�individuo, per renderlo capace operatore di se stesso e soprattutto nel suo contesto esistenziale e professionale;
  5. riqualificazione professionale delle donne nell�obiettivo di raggiungere posizioni di responsabilit� e di effettiva managerialit�;
  6. aiutare le donne (occupate e non) ed i giovani ad essere capaci di inserirsi nel mondo del lavoro, a sviluppare le proprie potenzialit� per migliorare la professionalit� e poter ampliare le proprie responsabilit� operative;
  7. dare impulso e sviluppo ad attivit� imprenditoriali e a possibilit� di scambi formativi per i giovani e per le donne senza discriminazione di razza e cultura;
  8. promuovere stages al fine di individuare e sviluppare le potenzialit� dei giovani per un loro inserimento costruttivo e responsabile nel mondo del lavoro;
  9. istituire una struttura di servizi informativi e divulgativi del materiale e delle conoscenze acquisite mediante la realizzazione e la pubblicazione di testi, video, materiale didattico, informativo, audiovisivo ed ogni altra iniziativa editoriale attinente alle proprie finalit� ed alle proprie attivit�;
  10. dare vita ad iniziative di scambi culturali e scientifici per diffondere le nuove metodologie di formazione e di approccio al mondo femminile e giovanile;
  11. promozione e valorizzazione dei prodotti di artigianato artistico attraverso: la realizzazione di corsi di formazione, la creazione di eventi di promozione, l�attivazione di scambi internazionali;
  12. promuovere e diffondere l�arte e il senso estetico attraverso seminari di studi, meeting, corsi di formazione, manifestazioni ed eventi artistici;
  13. istituzione di servizi di consulenza ed assistenza diretti al mondo femminile e giovanile e dell�imprenditoria in genere;
  14. promuovere la cultura della pace e l�integrazione tra le diverse razze e culture del mondo;
  15. sostenere con azioni idonee nell�ambito delle pari opportunit�, le donne e le fasce della popolazione deboli e svantaggiate;
  16. contribuire alla diffusione del turismo culturale sia attraverso la promozione di questo settore che attraverso l�attivazione di scambi e la formazione di personale specializzato;
  17. promozione e realizzazione di servizi destinati al Bene-Essere;
  18. promuovere la conoscenza, lo sviluppo e l�utilizzo delle nuove tecnologie;
  19. sviluppare il tassello fondamentale dell�informazione (dalle forme tradizionali fino alla realt� di Internet), attraverso corsi di formazione mirati alla realizzazione di materiali e di prodotti informativi quali riviste telematiche e cartacee;
  20. l� Associazione, per la sua realt� internazionale e l�appartenenza all�Ecosoc dell�Onu (in qualit� di Ngo con lo Stato Consultativo Speciale) ha come obiettivo l�essere impegnata nella �frontiera� dell� emergenza d�attualit� dal punto di vista sociale, sanitario e culturale (come la lotta all�Hiv o la sfida della globalizzazione).
  21. L�Associazione sviluppa, inoltre, scambi culturali con altre Istituzioni nazionali ed internazionali aventi finalit� affini alle proprie, attuando la gestione di tutte le attivit� ed iniziative comunque connesse con lo scopo per cui si � costituita. Per il raggiungimento di dette finalit� l�Associazione potr� collaborare o aderire a qualsiasi ente pubblico o privato, locale, nazionale o internazionale, nonch� collaborare con organismi, movimenti o associazioni con le quali ritenga utile avere collegamenti. Per adempiere alle proprie finalit� l�Associazione potr� affidare incarichi di consulenza a personale professionalmente esperto, socio o non socio. L�Associazione potr�, inoltre, compiere tutte le operazioni mobiliari ed immobiliari, finanziarie e locative connesse, affini od utili allo scopo sociale.
     

L�Associazione nella sua attivit� non ha fini di lucro.
 

Durata
ART. 4

L�Associazione ha durata illimitata non essendovi limiti alla sua finalit�. Pu� essere sciolta in ogni tempo su deliberazione dell�Assemblea per comprovata impossibilit� di conseguire gli scopi sociali o per riduzione degli associati a meno di due. L�Assemblea provveder� alla nomina di uno o pi� liquidatori e deliberer� in ordine alla devoluzione del patrimonio.

Patrimonio ed esercizi sociali
ART. 5

Il patrimonio � costituito:

  1. dai beni mobili ed immobili che diverranno di propriet� dell�Associazione;
  2. da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
  3. da eventuali donazioni, erogazioni e lasciti.

Le entrate dell�Associazione sono costituite da:

  1. quote associative;
  2. contributi straordinari degli associati;
  3. contributi da parte di singoli, associazioni, istituzioni che, condividendo i fini dell�Associazione, vogliano contribuire alla sua attivit�;
  4. contributi derivanti da leggi Regionali, Nazionali, Comunitarie;
  5. gli avanzi derivanti dalla gestione di iniziative o dalla partecipazione ad esse;
  6. da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l�attivit� sociale, comprese le erogazioni volontarie provenienti, a qualsiasi titolo, da soggetti pubblici o privati finalizzati al sostegno dell�attivit�.

L�uso delle entrate e del patrimonio � deciso dal Consiglio Direttivo.

ART. 6

L�esercizio finanziario ha inizio il primo gennaio e si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Entro novanta giorni dalla fine di ogni esercizio verranno predisposti dal Consiglio Direttivo il bilancio consuntivo e quello preventivo del successivo esercizio.

Soci
ART. 7

I soci si distinguono in:

  1. soci fondatori;
  2. soci ordinari;
  3. soci sostenitori.

Sono soci fondatori coloro che hanno partecipato alla stipula dell�atto di costituzione dell�Associazione e coloro che trascorsi dieci anni dalla loro domanda, vengono ammessi a tale categoria dall�Assemblea dei Soci.

Sono soci ordinari le persone od enti che desiderino contribuire al conseguimento degli scopi dell�Associazione stessa e la cui domanda verr� accettata dal Consiglio Direttivo e che verseranno all�atto dell�ammissione, la quota di Associazione annualmente stabilita dal Consiglio stesso.

Sono soci sostenitori le persone od enti che si limitino a sostenere l�Associazione per il raggiungimento delle sue finalit� versando una quota pari a due volte quella prevista per i soci ordinari.

Il Consiglio Direttivo, con voto unanime, potr� nominare soci onorari.

I soci onorari e quelli sostenitori esprimono, in Assemblea, un voto soltanto consultivo.

I soci che non avranno presentato per iscritto le loro dimissioni entro il 30 ottobre di ogni anno, saranno considerati soci anche per l�anno successivo ed obbligati al versamento della quota annuale di Associazione.

ART. 8

I soci avranno diritto di frequentare i locali sociali, di servirsi delle strutture gestite dall�Associazione e di ottenere una riduzione sui biglietti di ingresso alle manifestazioni promosse dall�Associazione.

ART. 9

La qualit� di socio si perde per:

  1. decesso;
  2. dimissioni;
  3. decadenza, nel caso in cui venga a mancare uno dei requisiti per cui il socio � stato ammesso;
  4. delibera di esclusione dell�Assemblea nei casi di:
morosit� nei pagamenti dei contributi associativi; viene considerato moroso l�associato che essendo stato invitato per iscritto e per due volte consecutive a distanza di non meno di sei mesi l�uno dall�altro dall�organo amministrativo a mettersi in regola con i pagamenti delle quote sociali, non vi abbia provveduto;
radiazione dall�Associazione qualora l�associato abbia un comportamento che contrasti con le finalit� dell�Associazione o violi le norme fissate nel presente Statuto o la cui condotta sia censurabile civilmente o moralmente.

L�associato che per qualsiasi motivo cessi di far parte dell�Associazione, perde ogni diritto sul patrimonio sociale.

Amministrazione
ART. 10

L�Associazione � amministrata da un Consiglio Direttivo composto da tre a nove membri, eletti a votazione dall�Assemblea degli Associati.

I membri restano in carica tre anni e sono rieleggibili.

In casi di dimissioni o decesso di un consigliere, il Consiglio alla prima riunione provvede alla sua sostituzione chiedendone la convalida alla prima Assemblea annuale.

Tutte le cariche elettive sono gratuite spettando ai componenti degli organi elettivi solo il rimborso delle spese vive sostenute.

ART. 11

Il Consiglio Direttivo nomina nel proprio seno un Presidente, un Vicepresidente, ed un Segretario.

Nessun compenso � dovuto ai membri del Consiglio Direttivo.

ART. 12

Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri e comunque almeno una volta all�anno per deliberare in ordine al consuntivo ed al preventivo e all�ammontare della quota sociale.

Per la validit� delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parit� prevale il voto di chi presiede.

Il Consiglio � presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vicepresidente, in assenza di entrambe dal pi� anziano di et� dei presenti.

Delle riunioni del Consiglio verr� redatto su apposito libro, il relativo verbale che verr� sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

ART. 13

Il Consiglio Direttivo � investito dei pi� ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell�Associazione, senza limitazioni.

Esso precede anche alla nomina di dipendenti ed impiegati determinandone la retribuzione e compila il regolamento per il funzionamento dell�Associazione, la cui osservanza � obbligatoria per tutti gli associati.

ART. 14

Il Presidente, ed in sua assenza o legittimo impedimento il Vicepresidente, rappresenta legalmente l�Associazione nei confronti di terzi ed in giudizio, cura l�esecuzione dei deliberati dell�Assemblea e del Consiglio; nei casi d�urgenza, pu� esercitare i poteri del Consiglio, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione. Convoca e presiede l�Assemblea dei soci.

ART. 15

Il Consiglio Direttivo pu� avvalersi per la formulazione dei programmi, nonch� per la conduzione di singole iniziative, di un Comitato Tecnico Scientifico, nominato dal Consiglio Direttivo, i cui membri saranno scelti fra coloro che abbiano indiscussa competenza nei vari campi di attivit� che l�Associazione si propone.

Assemblee
ART. 16

L�Assemblea rappresenta l�universalit� degli Associati e le sue decisioni prese in conformit� alla legge ed al presente Statuto, obbligano tutti gli Associati.

Essa � convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo mediante comunicazione scritta diretta a ciascun socio, oppure mediante affissione nell�albo dell�Associazione dell�avviso di convocazione contenente l�ordine del giorno, l�ora, il giorno ed il luogo di riunione, almeno otto giorni prima di quello fissato per l�adunanza.

L�Assemblea deve pure essere convocata su domanda motivata e firmata da almeno un decimo dei soci, a norma dell�Art. 20 del C.C.

L�Assemblea pu� essere convocata anche fuori della sede sociale.

Per la convocazione delle assemblee straordinarie si dovr� inviare un avviso personale, ad ogni associato.

ART. 17

L�Assemblea � presieduta dal Presidente del Consiglio, in mancanza dal Vicepresidente; in mancanza di entrambi l�Assemblea nomina il proprio Presidente. Il Presidente dell�Assemblea nomina un segretario e, se lo ritiene il caso, due scrutatori.

Spetta al Presidente dell�Assemblea di constatare la regolarit� delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all�Assemblea.

Delle riunioni di Assemblea si redige verbale firmato dal Presidente e dal Segretario, ed eventualmente dagli scrutatori.

ART. 18

L�Assemblea ordinaria sar� valida in prima convocazione con la presenza di tanti soci, che rappresentino almeno la met� degli iscritti e delibera con il voto favorevole della met� pi� uno dei voti espressi.

In seconda convocazione l�adunanza sar� valida qualunque sia il numero dei soci presenti, purch� non inferiore a quello dei Consiglieri in carica.

Essa potr� seguire nella stessa giornata, ma dopo trascorsa almeno un�ora da quella precedente.

L�Assemblea ordinaria � convocata almeno una volta l�anno entro il mese di giugno; alla sua competenza sono riservati:

  1. l�approvazione del bilancio dell�esercizio precedente;
  2. l�adozione di provvedimenti su tutti gli oggetti, che le verranno sottoposti dal Consiglio Direttivo, sulle direttive seguite da esso nell�amministrazione indicando eventuali norme di carattere generale.

L�Assemblea straordinaria � convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo ogni volta che egli lo ritenga opportuno e che gliene facciano domanda scritta almeno una terza parte dei soci i quali indicheranno le materie da trattare.

Essa delibera in prima convocazione con la presenza di almeno due terzi degli associati presenti e delibera con il voto favorevole della met� pi� uno dei voti espressi; in seconda convocazione che non pu� avvenire nello stesso giorno con la presenza di almeno met� dei soci.

All�Assemblea straordinaria sono riservate le deliberazioni:

  1. sulle eventuali modifiche dello Statuto;
  2. sulle innovazioni di attivit� sociali;
  3. sullo scioglimento dell�Associazione;
  4. sulla nomina e sui poteri dei liquidatori.
ART. 19

Hanno diritto di intervenire all�Assemblea tutti i soci in regola nel pagamento della quota annua di Associazione.

Ogni socio ha diritto ad un solo voto e pu� farsi rappresentare nelle adunanze da altro associato anche ricoprente cariche sociali che sia munito di delega scritta, ovvero anche da un procuratore.

Ciascun socio non pu� rappresentarne pi� di altri cinque.

Le votazioni hanno luogo normalmente col sistema dell�alzata di mano; si procede a votazione segreta quando si trattano questioni di persone ovvero ogni volta che ne facciano richiesta almeno un quarto dei soci.

Particolari incarichi
ART. 20

Il Presidente del Consiglio Direttivo pu� conferire particolari incarichi utili per il raggiungimento dello scopo sociale a soci o non purch� partecipanti alle iniziative e alle attivit� dell�Associazione.

Controversie
ART. 21

Tutte le eventuali controversie sociali tra soci e tra questi e l�Associazione o suoi organi, saranno sottoposte al giudizio di un Collegio arbitrale formato da tre membri da nominarsi uno da ciascuna parte ed il terzo, di comune accordo, o in difetto, dalla Camera arbitrale del Lazio.

Il collegio funzioner� con poteri di amichevole compositore; provveder� anche sulle spese e competenze spettanti agli arbitri.

Scioglimento - liquidazione - rinvio
ART. 22

L�Associazione si scioglie esclusivamente:

- per volont� dei soci manifestata con deliberazione dell�Assemblea Straordinaria;
- per l�impossibilit� di conseguire gli scopi sociali.

ART. 23

L�Assemblea straordinaria sceglie, anche fra gli estranei all�Associazione, uno o pi� liquidatori determinandone i poteri ed indicando la destinazione da dare alle attivit� sociali eventualmente residuate dopo il pagamento delle passivit�.

Mancando la designazione dell�Assemblea, la liquidazione verr� assunta dai tre soci pi� anziani che accetteranno la carica ed, in loro mancanza, dal conciliatore del Comune ove ha sede l�Associazione, ovvero dal suo legale sostituto.

Ove l�Assemblea non determini la destinazione dei residui attivi, essi verranno dai liquidatori o dal liquidatore, devoluti alle Associazioni o Comunit� che perseguono nel Comune finalit� analoghe a quelle dell�Associazione, ovvero ad Enti locali di assistenza o beneficenza.

ART. 24

Per quanto non disposto nel presente atto, valgono le norme di legge ed i regolamenti in materia di associazioni non riconosciute.