L�associato che per qualsiasi motivo cessi di far parte dell�Associazione, perde ogni diritto sul patrimonio sociale.
L�Associazione � amministrata da un Consiglio Direttivo composto da tre a nove membri, eletti a votazione dall�Assemblea degli Associati.
I membri restano in carica tre anni e sono rieleggibili.
In casi di dimissioni o decesso di un consigliere, il Consiglio alla prima riunione provvede alla sua sostituzione chiedendone la convalida alla prima Assemblea annuale.
Tutte le cariche elettive sono gratuite spettando ai componenti degli organi elettivi solo il rimborso delle spese vive sostenute.
Il Consiglio Direttivo nomina nel proprio seno un Presidente, un Vicepresidente, ed un Segretario.
Nessun compenso � dovuto ai membri del Consiglio Direttivo.
Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri e comunque almeno una volta all�anno per deliberare in ordine al consuntivo ed al preventivo e all�ammontare della quota sociale.
Per la validit� delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parit� prevale il voto di chi presiede.
Il Consiglio � presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vicepresidente, in assenza di entrambe dal pi� anziano di et� dei presenti.
Delle riunioni del Consiglio verr� redatto su apposito libro, il relativo verbale che verr� sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
Il Consiglio Direttivo � investito dei pi� ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell�Associazione, senza limitazioni.
Esso precede anche alla nomina di dipendenti ed impiegati determinandone la retribuzione e compila il regolamento per il funzionamento dell�Associazione, la cui osservanza � obbligatoria per tutti gli associati.
Il Presidente, ed in sua assenza o legittimo impedimento il Vicepresidente, rappresenta legalmente l�Associazione nei confronti di terzi ed in giudizio, cura l�esecuzione dei deliberati dell�Assemblea e del Consiglio; nei casi d�urgenza, pu� esercitare i poteri del Consiglio, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione. Convoca e presiede l�Assemblea dei soci.
Il Consiglio Direttivo pu� avvalersi per la formulazione dei programmi, nonch� per la conduzione di singole iniziative, di un Comitato Tecnico Scientifico, nominato dal Consiglio Direttivo, i cui membri saranno scelti fra coloro che abbiano indiscussa competenza nei vari campi di attivit� che l�Associazione si propone.
L�Assemblea rappresenta l�universalit� degli Associati e le sue decisioni prese in conformit� alla legge ed al presente Statuto, obbligano tutti gli Associati.
Essa � convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo mediante comunicazione scritta diretta a ciascun socio, oppure mediante affissione nell�albo dell�Associazione dell�avviso di convocazione contenente l�ordine del giorno, l�ora, il giorno ed il luogo di riunione, almeno otto giorni prima di quello fissato per l�adunanza.
L�Assemblea deve pure essere convocata su domanda motivata e firmata da almeno un decimo dei soci, a norma dell�Art. 20 del C.C.
L�Assemblea pu� essere convocata anche fuori della sede sociale.
Per la convocazione delle assemblee straordinarie si dovr� inviare un avviso personale, ad ogni associato.
L�Assemblea � presieduta dal Presidente del Consiglio, in mancanza dal Vicepresidente; in mancanza di entrambi l�Assemblea nomina il proprio Presidente. Il Presidente dell�Assemblea nomina un segretario e, se lo ritiene il caso, due scrutatori.
Spetta al Presidente dell�Assemblea di constatare la regolarit� delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all�Assemblea.
Delle riunioni di Assemblea si redige verbale firmato dal Presidente e dal Segretario, ed eventualmente dagli scrutatori.
L�Assemblea ordinaria sar� valida in prima convocazione con la presenza di tanti soci, che rappresentino almeno la met� degli iscritti e delibera con il voto favorevole della met� pi� uno dei voti espressi.
In seconda convocazione l�adunanza sar� valida qualunque sia il numero dei soci presenti, purch� non inferiore a quello dei Consiglieri in carica.
Essa potr� seguire nella stessa giornata, ma dopo trascorsa almeno un�ora da quella precedente.
L�Assemblea ordinaria � convocata almeno una volta l�anno entro il mese di giugno; alla sua competenza sono riservati:
L�Assemblea straordinaria � convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo ogni volta che egli lo ritenga opportuno e che gliene facciano domanda scritta almeno una terza parte dei soci i quali indicheranno le materie da trattare.
Essa delibera in prima convocazione con la presenza di almeno due terzi degli associati presenti e delibera con il voto favorevole della met� pi� uno dei voti espressi; in seconda convocazione che non pu� avvenire nello stesso giorno con la presenza di almeno met� dei soci.
All�Assemblea straordinaria sono riservate le deliberazioni:
Hanno diritto di intervenire all�Assemblea tutti i soci in regola nel pagamento della quota annua di Associazione.
Ogni socio ha diritto ad un solo voto e pu� farsi rappresentare nelle adunanze da altro associato anche ricoprente cariche sociali che sia munito di delega scritta, ovvero anche da un procuratore.
Ciascun socio non pu� rappresentarne pi� di altri cinque.
Le votazioni hanno luogo normalmente col sistema dell�alzata di mano; si procede a votazione segreta quando si trattano questioni di persone ovvero ogni volta che ne facciano richiesta almeno un quarto dei soci.
Il Presidente del Consiglio Direttivo pu� conferire particolari incarichi utili per il raggiungimento dello scopo sociale a soci o non purch� partecipanti alle iniziative e alle attivit� dell�Associazione.
Tutte le eventuali controversie sociali tra soci e tra questi e l�Associazione o suoi organi, saranno sottoposte al giudizio di un Collegio arbitrale formato da tre membri da nominarsi uno da ciascuna parte ed il terzo, di comune accordo, o in difetto, dalla Camera arbitrale del Lazio.
Il collegio funzioner� con poteri di amichevole compositore; provveder� anche sulle spese e competenze spettanti agli arbitri.
L�Associazione si scioglie esclusivamente:
- per volont� dei soci manifestata con deliberazione dell�Assemblea Straordinaria;
- per l�impossibilit� di conseguire gli scopi sociali.
L�Assemblea straordinaria sceglie, anche fra gli estranei all�Associazione, uno o pi� liquidatori determinandone i poteri ed indicando la destinazione da dare alle attivit� sociali eventualmente residuate dopo il pagamento delle passivit�.
Mancando la designazione dell�Assemblea, la liquidazione verr� assunta dai tre soci pi� anziani che accetteranno la carica ed, in loro mancanza, dal conciliatore del Comune ove ha sede l�Associazione, ovvero dal suo legale sostituto.
Ove l�Assemblea non determini la destinazione dei residui attivi, essi verranno dai liquidatori o dal liquidatore, devoluti alle Associazioni o Comunit� che perseguono nel Comune finalit� analoghe a quelle dell�Associazione, ovvero ad Enti locali di assistenza o beneficenza.
Per quanto non disposto nel presente atto, valgono le norme di legge ed i regolamenti in materia di associazioni non riconosciute.